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Competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 21362/2020

competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione.

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029

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