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Competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 21010/2020

competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Foro convenzionale - Attribuzione allo stesso del carattere di esclusività - Dichiarazione espressa ed univoca delle parti - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 (Rv. 659155 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_045

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