Domanda relativa a condotte discriminatorie – Cass. n. 296/2021
Competenza civile - competenza per territorio - Domanda relativa a condotte discriminatorie - Competenza - Tribunale del luogo del domicilio il ricorrente - Foro funzionale ed esclusivo - Conseguenze - Prevalenza sul foro erariale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condotte discriminatorie, l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il tribunale del luogo in cui aveva il domicilio un minore disabile, i cui genitori, in rappresentanza del figlio, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alle asserite condotte discriminatorie dell'Amministrazione scolastica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 296 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025