Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino – Cass. n. 5097/2021
Competenza civile - incompetenza - per territorio - Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevenza.
In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione "ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021 (Rv. 660742 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042