Regolamento di competenza - Sospensione obbligatoria del processo – Cass. n. 2654/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - Questione di litispendenza internazionale - Art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Sospensione obbligatoria del processo - Presupposti - Identità dell'oggetto e del titolo - Pendenza tra le stesse parti di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità straniera e di uno di separazione innanzi a quella italiana - Sussistenza dei presupposti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato in relazione alla introduzione di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco in pendenza del procedimento per separazione personale dinanzi a quella italiana, la insussistenza della identità delle cause dato che il Principato di Monaco, pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell'Unione Europea, non ne fa parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2654 del 04/02/2021 (Rv. 660738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295