Rapporto con il foro del consumatore – Cass. n. 10278/2021
Competenza civile - competenza per territorio - Competenza per territorio - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0047, Cod_Proc_Civ_art_047