Competenza della sezione specializzata in materia di impresa – Cass. n. 12949/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza civile - Società cooperativa - Controversia in materia di spese di gestione - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento. Societa' - di capitali - societa' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata)
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell’ente, l’obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12949 del 13/05/2021 (Rv. 661445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2511, Cod_Proc_Civ_art_042