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Impresa avente i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria - Cass. n. 19618/2021

Competenza civile - regolamento di competenza - Concordato preventivo - Impresa avente i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria - Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 (Rv. 661662 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_0042

 

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Cassazione

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2021