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Derogabilità del foro esclusivo – Cass. n. 26141/2021

Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie - Foro esclusivo - Derogabilità - Conseguenze.

 

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_022, Cod_Proc_Civ_art_038

 

Corte

Cassazione

26141

2021