Statuizione su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Cass. n. 34999/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Pronuncia sulla sola competenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Statuizione su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - Irrilevanza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021 (Rv. 662902 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_339