Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio – Cass. n. 38367/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio - Contenuto - Riferimento all'art. 134 c.p.c. - Necessità - Mancata previsione nella norma dell'esposizione del fatto - Obbligo di tale esposizione - Sussistenza - Modalità di esposizione - Riferimento allo scopo dell'atto - Sufficienza - Fattispecie.
L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che aveva sollevato d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello scopo e non rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto genericamente, a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, senza oltremodo chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della riscossione, ovvero ad una contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, con la conseguenza di rendere inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021 (Rv. 663341 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_162