Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria – Cass. n. 34814/2022
Competenza civile - incompetenza - per territorio - Eccezione di incompetenza per territorio - Tempestività - Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria - Sussistenza - Antecedente mutamento del rito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di causa di locazione.
Deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata "ex officio" dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone "a monte" dell'inizio del processo. (Nella specie, la S.C. nel rigettare l'istanza di regolamento di competenza, ha confermato l'ordinanza del tribunale, che, in una causa in cui l'attore aveva chiesto la risoluzione di un contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, rinviata la prima udienza per il tentativo di mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva a questo aveva disposto il mutamento del rito ex art. 420 c.p.c. e rilevato la competenza inderogabile di un altro tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34814 del 25/11/2022 (Rv. 666347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_447, Cod_Proc_Civ_art_428