Individuazione del giudice competente per valore - Spese per il procedimento di mediazione - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione non deve essere considerata, non cumulandosi essa, ai fini della determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in quanto le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32306 del 21/11/2023 (Rv. 669388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_007