Ordinanza di rigetto - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di litispendenza internazionale, deve escludersi che il provvedimento che rigetti la relativa eccezione (nella specie fondata sull'art. 8 della Convenzione italo - svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con l. 15 giugno 1933, n. 743), sia impugnabile mediante regolamento necessario di competenza, stante la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che incide sul processo e non anche sul provvedimento di diniego, che su quella durata non rileva.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 121 del 03/01/2024 (Rv. 669916-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042