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Connessione di cause - riconvenzionali - domanda riconvenzionale del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024 (Rv. 670557-01)

Presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024 (Rv. 670557-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035