Diversità del petitum derivante dalla qualità di ricorrente e convenuto assunta dallo stesso soggetto nei due giudizi - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.
La litispendenza si realizza quando vi è identità di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversità dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell'altro di convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantità di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la società datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8916 del 04/04/2024 (Rv. 670996-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039