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Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)

Eccezione di incompetenza per territorio e per materia - Accoglimento della prima e silenzio sulla seconda - Mancata proposizione del regolamento di competenza in relazione all'eccezione di incompetenza per materia - Conseguenze - Incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione - Sussistenza - Riassunzione - Nuova declinatoria di competenza del giudice "ad quem" - Regolamento a istanza di parte - Ammissibilità - Oggetto - Fondamento.

Se, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da una delle parti, il giudice adito declina la propria competenza in relazione alla prima senza nulla rilevare sulla seconda, il provvedimento del giudice ad quem che declina la propria competenza per materia può essere impugnato con regolamento di competenza, anche solo per censurare il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c., posto che, a seguito dell'introduzione (con la riforma operata dalla l. n. 353 del 1990) di rigidi limiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevare l'incompetenza, non è più necessaria una statuizione della S.C. per consolidare la competenza del giudice della riassunzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_038