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Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)

Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente adìti - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all’art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0045, Cod_Civ_art_0047, Cod_Civ_art_0050