concorrenza (diritto civile) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014 doppia
Tutela della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Intesa tra imprese assicuratrici - Domanda dell'assicurato di risarcimento del danno per il pagamento di un premio superiore al dovuto - Provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante per la Concorrenza - Natura - Elevata attitudine alla prova sia della condotta che del danno - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014
Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che l'assicurato assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell'impresa assicurativa, anche alla stregua del principio di vicinanza della prova, dimostrare interruzione del nesso causale tra l'illecito anticoncorrenziale e il danno patito, tanto dalla generalità dei consumatori quanto dal singolo, mediante la prova di fatti sopravvenuti, estranei all'intesa, idonei di per sé soli a determinare l'aumento del premio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 28/05/2014