Brevetto - Violazione della privativa - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17791 del 08/09/2015
In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17791 del 08/09/2015