Concorrenza (diritto civile) - sleale - atti di concorrenza - appropriazione di pregi di prodotti o imprese altrui – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 100 del 07/01/2016
Concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui - Nozione - Fattispecie.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. (Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 100 del 07/01/2016