Concorrenza (diritto civile) - sleale - atti di concorrenza - correttezza professionale (uso di mezzi non conformi alla) - Cass. n. 13550/2017
Concorrenza sleale - Collaborazione dell’imprenditore con dipendenti di un suo concorrente che abbiano violato l’obbligo di fedeltà nei confronti di quest’ultimo - Sufficienza ai fini della configurabilità della concorrenza sleale - Esclusione - Appropriazione di notizie riservate o istigazione alla violazione dell’obbligo di fedeltà - Necessità - Fondamento - Identità di "ratio" dell’invasione della zona di esclusiva.
In tema di concorrenza sleale, l’imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi, o presti intenzionalmente un contributo causale, alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola l’imprenditore concorrente - terzo rispetto ad esso - che operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13550 del 30/05/2017