Vendita di prodotti sottoscosto - Atto di concorrenza sleale - Configurabilità - Condizioni.
CONCORRENZA SLEALE
ATTI DI CONCORRENZA
CORRETTEZZA PROFESSIONALE
La vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art_ 2598, comma 1, n. 3), c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da "dumping" interno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2980 del 07/02/2020 (Rv. 656684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2958
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