Appropriazione di pregi di prodotti o imprese altrui – Cass. n. 19954/2021
Concorrenza (diritto civile) - sleale - atti di concorrenza - appropriazione di pregi di prodotti o imprese altrui - Concorrenza sleale - Appropriazione dei pregi dell'impresa altrui - Modalità - Fattispecie.
La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo. (La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto sussistente la descritta condotta allorché un'agenzia pubblicitaria, con la quale abbia iniziato a collaborare un soggetto che in precedenza aveva realizzato campagne pubblicitarie per un'altra impresa, vanti sul proprio sito internet il "carnet" di clienti di quest'ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19954 del 13/07/2021 (Rv. 661820 - 01)