Comunità europea - comunità economica europea - agricoltura – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 22/09/2015
Registro dei prodotti vitivinicoli - Obbligo di tenuta - Omessa annotazione della marcatura dei contenitori - Violazione - Conseguenze - Obbligo di restituzione dell'aiuto comunitario - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 22/09/2015
Gli obblighi di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli, imposti dal Reg. CEE n. 986 del 1989 (successivamente abrogato e sostituito dal Reg. CEE n. 2238 del 1993) sono funzionali a garantire la totale ed integrale autenticità delle operazioni di vinificazione finanziate a livello comunitario, anche in considerazione della loro incidenza sulla salute dei consumatori e delle esigenze di trasparenza nella commercializzazione, sicché, ove il beneficiario, in violazione dei predetti obblighi, ometta di annotare la marcatura dei contenitori utilizzati per le operazioni di arricchimento del vino, e, per l'effetto, esponga, a conclusione dell'operazione, dati e notizie oggettivamente falsi, è tenuto, se non prova l'assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento (Corte di Giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2014, in C-396/12), alla restituzione dell'aiuto ricevuto a norma dell'art. 2 della l. n. 898 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 22/09/2015