Comunita' europea - comunita' economica europea - istituzioni – commissione - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 14574 del 12/06/2017
Previdenza - Sgravi contributivi per assunzioni con contratti di formazione lavoro - Disciplina restrittiva del diritto dell’Unione Europea - Regola “de minimis” - Onere della prova - Contenuto.
In tema di sgravi contributivi fruiti per assunzioni con contratti di formazione lavoro, la regola "de minimis" costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile; ne consegue che le specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 14574 del 12/06/2017