Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - Amministratori dei partiti politici – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7521 del 01/04/2014
Obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni - Esonero di responsabilità ex art. 6 bis della legge n. 157 del 1999 - Aiuto di Stato ex art. 87 del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione – Fondamento - associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione - In genere.
L'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni (salvo il caso in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave), di cui all'art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 34 quaterdecies, comma 2, lett. d, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, non si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 del Trattato UE), non essendo riconducibile un partito politico all'accezione di impresa - pur ampia, identificandosi con quell'entità che eserciti una attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi - assunta nell'Unione Europea, a garanzia della cui libera concorrenza il suddetto divieto è sancito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7521 del 01/04/2014