Finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 - Beneficiario del finanziamento - Diritto soggettivo perfetto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6525 del 06/03/2019
Comunita' europea - comunita' economica europea - Finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 - Beneficiario del finanziamento - Diritto soggettivo perfetto - Titolarità - Condizioni - Conseguenze - Responsabilità dell'Organismo responsabile dell'attuazione del programma - Avvalimento di soggetti delegati con provvedimenti interni - Natura giuridica e titolo della responsabilità - Art. 1176, comma 2, c.c.
In tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario, purché individuato soggettivamente secondo le procedure nazionali - in caso di positivo riconoscimento dell'avvenuta realizzazione del programma e della spettanza del contributo -, è titolare di un diritto soggettivo di fonte comunitaria a percepire il contributo cofinanziato dalla Comunità e dallo Stato membro e ad azionarlo direttamente nei confronti dell'organismo responsabile dell'attuazione del programma che, qualora si avvalga di soggetti attuatori delegati con provvedimenti interni, è responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e degli artt. 21 e 23 dei Regolamenti (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, succedutisi nel tempo, per il fatto illecito dei predetti soggetti, sia a titolo "di culpa in eligendo", per aver preposto al compito un soggetto inadeguato, sia di "culpa in vigilando", per non aver adeguatamente sorvegliato l'attività del preposto; in entrambe le ipotesi la diligenza dovuta va commisurata alla natura dell'attività esercitata ex art.1176, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6525 del 06/03/2019