Sanzioni amministrative - In genere.
La sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della l. n. 898 del 1986 non è equiparabile, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a quella penale per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, sicché la doppia punibilità prevista dagli artt. 2 e 3 della l. n. 898 citata non integra una violazione del principio del "ne bis in idem", con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019 (Rv. 653406 - 02)