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Comunità europea - comunità economica europea – Cass. n. 24040/2019

Recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione ex art. 2033 c.c. - Ambito di operativo - Applicabilità di sanzioni amministrative - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere.

In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune. (Fattispecie relativa ad aiuti anticipati e poi richiesti in restituzione a causa dell'incompletezza della documentazione presentata a consuntivo dal beneficiario).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033

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