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Comunita' europea - direttive – Cass. n. 30502/2019

Medici specializzandi - Tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive CEE - Riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello ex art. 11 delle l. n. 370 del 1999 - Danno da perdita di "chance" - Onere di allegazione - Modalità - Fattispecie.

In materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di "chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019 (Rv. 655837 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116

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cassazione

30502

2019