Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento - Cass. n. 26757/2020 (3)
Comunità' europea - direttive - Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti – Esclusione - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - In genere.
L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226