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Debito per prelievo supplementare delle quote latte – Cass. n. 16530/2022

Comunità' europea - comunità' economica europea - agricoltura - fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) - Contributi unionali per la Pac - Credito dell'agricoltore - Debito per prelievo supplementare delle quote latte - Compensazione impropria o atecnica - Ammissibilità - Condizioni - Certezza del controcredito - Accertamento in fatto - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi di cui in massima, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022 (Rv. 664871 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1246

 

Corte

Cassazione

16530

2022