Consorzi - acque pubbliche (consorzi per la utilizzazione delle) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12322 del 15/06/2015
Soppressione dei consorzi di bonifica prevista dalla legge reg. Sicilia n. 45 del 1995 - Subentro dei consorzi di nuova istituzione - Condizioni - Limiti - Obbligazioni per la realizzazione di opere idrauliche per l'uso delle acque a fini irrigui - Successione dell'Assessorato regionale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12322 del 15/06/2015
In tema di successione nei rapporti facenti capo ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 24 della legge reg. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45, come autenticamente interpretata dall'art. 31 della legge reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, occorre fare riferimento alle funzioni trasferite, o meno, in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre per le obbligazioni assunte da un consorzio soppresso per le opere non devolute alla competenza di quello nuovo, risponde, a titolo successorio, l'Assessorato regionale, sicché, nell'obbligazione assunta dall'ente soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche per l'uso delle acque a fini irrigui (che sono di competenza del demanio regionale, ex art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. n. 45 del 1995), subentra l'Assessorato regionale e non i nuovi Consorzi, la cui attribuzione in materia è limitata alla sola "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione" (art. 8, comma 1, della legge reg. n. 45 del 1995, cit.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12322 del 15/06/2015