Consorzi - volontari - Cass. n. 543/2017
Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie.
In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017
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543
2017