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consorzi - volontari - consorzio tra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/10/2013

Applicabilità delle norme sul condominio - Condizioni - Volontà di adesione al consorzio - Forma ed effetti. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/10/2013

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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/10/2013
Le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al consorzio rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o - come nella specie - lo statuto richiedano la forma espressa. Ne consegue, altresì, che solo l'adesione al consorzio può far sorgere l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento dell'ente.