Consorzi obbligatori di bonifica - Contributi consortili - Natura - Oneri reali - Beneficio apportato al fondo - Presunzione - Prova contraria a carico del proprietario - Intenzione di non usufruire dell'opera realizzata dal consorzio - Irrilevanza.
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23815 del 20/11/2015