Nuovo statuto - consenso unanime dei consorziati - necessità - esclusione.*
L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 cod. civ.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 cod. civ.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (rispettivamente in tema di Costituzione del consorzio e di approvazione dello statuto), contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5750 del 13/06/1990