Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Cass. n. 16052/2020
Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attivita' esterna - responsabilita' verso terzi - Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Estensione di tale regime alle ipotesi di fatti illeciti compiuti da un consorziato - Rilevanza nei rapporti interni. Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attivita' esterna - responsabilita' verso terzi - obbligazioni dei consorziati -In genere.
Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020 (Rv. 658678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2615_1