Polizza fideiussoria - Clausola contrattuale - Garanzia relativa "alle inadempienze" - Interpretazione - Applicazione dell'art. 1370 cod. civ. - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15476 del 08/07/2014
Quando in una polizza fideiussoria il testo della clausola contrattuale che delimita l'oggetto della garanzia sia ambiguo, facendo riferimento "alle inadempienze", anzicchè, più propriamente, a una obbligazione, o a un debito, o a una prestazione, trova applicazione il principio della "interpretatio contra proferentem" di cui all'art. 1370 cod. civ. (Nella specie si è ritenuta adeguata l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui l'assunzione della garanzia relativa "alle inadempienze" era riferibile alle obbligazioni scadute e non adempiute durante il periodo di vigenza della polizza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15476 del 08/07/2014