Prova presuntiva della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità necessaria quanto meno con l'atto di impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
L'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
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