Preliminare di vendita immobiliare per persona da nominare - Forma scritta della dichiarazione di nomina del terzo e dell'accettazione - Necessità - Comunicazione dell'accettazione del terzo all'altro contraente risultante dall'atto introduttivo del giudizio - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18490 del 01/09/2014
Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18490 del 01/09/2014