Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
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