Locazione di seminterrato ad uso industriale - Violazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 303 del 1956, applicabile "ratione temporis" - Causa concreta in contrasto con norma imperativa - Conseguenze - Nullità del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015
Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale seminterrato da adibite ad attività lavorativa (nella specie, di natura industriale) è nullo, ex art. 1343 c.c., per l'illiceità della causa concreta, in quanto diretto a realizzare un godimento del bene corrispondente ad un'attività vietata dall'ordinamento con norma imperativa, costituita dall'art. 8 d.P.R. n. 303 del 1956 (applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015