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scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006

Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Presupposti - Fattispecie in tema di locazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione presuppone l'addebitabilità a fatto imputabile all'altro contraente o a ragioni obiettive. ( Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la inutilizzabilità di un bene locato era eziologicamente ricollegabile al protratto inadempimento dell'obbligo assunto dal conduttore di apportare all'immobile le modifiche necessarie per il cambiamento della destinazione d'uso, in quanto il conduttore aveva detenuto l'immobile per oltre tre anni prima della chiusura disposta dall'autorità amministrativa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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