Limiti - Violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione - Rilevanza - Clausola contrattuale - Possibilità di plurime interpretazioni - Conseguenze.
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009