Contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013
Azione di simulazione relativa di compravendita per interposizione fittizia del compratore - Litisconsorzio necessario del venditore - Condizioni - Limiti - Verifica del reale interesse a contraddire dell'alienante - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013