Contratti in genere - interpretazione - pratiche generali interpretative – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012
Criterio ermeneutico degli "usi interpretativi" - Carattere sussidiario - Condizioni e limiti - Clausole ambigue - Natura negoziale e non normativa dell'uso - Conseguenze - Necessità per la parte di allegarne l'esistenza ed il contenuto - Sussistenza.
In tema di interpretazione del contratto, gli "usi interpretativi", di cui all'art. 1368 cod. civ., costituiscono un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e, sussidiario, il quale presuppone, secondo l'espresso tenore letterale della stessa disposizione (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine all' identificazione dell'effettiva volontà delle parti, rimanendo, pertanto, escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 cod. civ.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. Avendo, inoltre, dette pratiche interpretative carattere negoziale e non normativo, è onere della parte dedurre l'esistenza, il contenuto e la non corretta applicazione di determinati usi, che siano stati oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012