Condanna alla restituzione della prestazione eseguita - Domanda di parte - Necessità - Pronuncia d'ufficio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
La risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013