Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.25728 del 15/11/2013
Limiti - Deduzione di un errore di diritto o del vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Principio di autosufficienza del motivo di ricorso - Operatività.
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.25728 del 15/11/2013